Art. 2.
(Benefìci).

      1. Ogni anno di prestazione di attività lavorativa presso gli impianti industriali di cui all'articolo 1 dà diritto all'attribuzione di due mesi di contribuzione figurativa utile ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura del trattamento pensionistico del soggetto interessato.
      2. Ai fini di cui al comma 1, per i periodi di prestazione di attività lavorativa di durata inferiore ad un anno, l'anticipazione dei limiti di età e la contribuzione figurativa ivi previste sono riconosciute in misura proporzionalmente ridotta in relazione alla durata dei periodi stessi.

 

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      3. I soggetti di cui all'articolo 1 che intendono avvalersi dei benefìci previsti dal presente articolo devono presentare apposita domanda secondo le procedure stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 2.